Benvenuti
Con questa pagina
cercheremo di aiutarvi per quanto possibile a gestire i lavori edili nella
vostra casa, dalla ristrutturazione completa ai più semplici lavori in
muratura, senza sapere assolutamente nulla di edilizia. Serve solo un po'
di buonsenso.
Alcuni passi
fondamentali
Innanzitutto
pensate bene cosa volete OTTENERE e non come questo andrebbe realizzato,
cercate di focalizzare le caratteristiche dell'ambiente in cui vorrete
vivere. Contattate degli specialisti del settore, non il tuttofare del
quartiere, accertatevi che anche gli elettricisti, piastrellisti e
falegnami coinvolti nella ristrutturazione della vostra casa siano dei
veri professionisti. Richiedete un sopralluogo, solo così avrete la
certezza che i lavori si possano svolgere senza intoppi ed avrete inoltre
l'occasione per trovarvi davanti chi lavorerà in casa vostra. Richiedete
un preventivo gratuito, è indispensabile per avere ben chiaro come
verranno realizzati i lavori
Lavori
edili
Quando i prezzi
sono davvero bassi, allora dovete cominciare a preoccuparvi. Potete
ottenere risparmi anche molto consistenti a seconda delle rifiniture
richieste, non risparmiate sulla struttura. Mantenete sempre un occhio di
riguardo all'isolamento ed il risparmio energetico, migliorerà la vostra
salute e quella del vostro portafogli. Ricordate che i lavori edili non si eseguono ogni
sei mesi, se sono svolti da imprese edili competenti.
Casa: ecco
tutte le detrazioni per il 2015
Il disegno di legge di
stabilità per il 2015, approvato mercoledì scorso dal Governo, prevede la
proroga a tutto il prossimo anno della detrazione Irpef del 50% sulle
ristrutturazioni edilizie, sui
mobili e sui
grandi elettrodomestici e di quella Irpef
e Ires del 65% sui
lavori per il risparmio energetico
qualificato. Non è stata modificata, invece, la detrazione Irpef ed Ires
del 65% sugli interventi antisismici “qualificati”, che quindi sarà
ridotta al 50% per i pagamenti del 2015. Infine, per i lavori verdi sulle
parti comuni condominiali, il bonus del 65% è stato prorogato dal 30
giugno 2015 al 31 dicembre 2015, eliminandolo definitivamente dal 2016. A
seguito di queste proroghe, non è necessario modificare i riferimenti
normativi da indicare nei bonifici, quindi, per il risparmio energetico
qualificato (compresi gli interventi verdi nei condomini) la norma
agevolativa è sempre l'articolo 1, commi da 344 a 347 della Legge
296/2006, mentre per le ristrutturazioni edilizie, le misure antisismiche
“qualificate” e l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici va indicato
l'articolo 16-bis del Tuir.
Le cinque mosse
per non sbagliare con il bonus mobili
Risparmio
energetico
Il disegno di legge ha prorogato sino alla fine del 2015 l'aumento dal 55%
al 65% della detrazione Irpef e Ires sugli interventi per il risparmio
energetico qualificato degli edifici, in vigore dal 6 giugno 2013. In
precedenza, era previsto che le spese sostenute nel 2015, fossero
agevolate al 50 per cento. Dal 2016 questa agevolazione per i lavori verdi “qualificati”, prevista
dalla Legge 296/06, non sarà più utilizzabile, ma si potrà applicare solo
l'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir per il risparmio
energetico generico (basta il bonifico parlante e non va inviata la scheda
tecnica all'Enea, entro 90 giorni dalla fine del lavori), il quale
incentiva tutti gli interventi «relativi alla realizzazione di opere
finalizzate al conseguimento di risparmi energetici», senza dover
rispettare i rigidi requisiti previsti dal decreto dello Sviluppo
economico 11 marzo 2008 e dalla Legge 296/06 (si veda Il Sole 24 Ore del
26 luglio 2012).
Condomini
efficienti
Per gli interventi sul risparmio energetico «relativi a parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice
Civile» o che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio», la detrazione del 65%, in vigore dal 6 giugno 2013, è
stata prorogata dal Dl di stabilità 2015 fino al 31 dicembre 2015. In
precedenza, era previsto che le spese sostenute fino al 30 giugno 2015
fossero agevolate al 65% e che quelle sostenute dall'1 luglio 2015 e fino
al 30 giugno 2016 beneficiassero del bonus del 50%. La riduzione del
periodo agevolato di 6 mesi (prima metà del 2016), quindi, è stata
bilanciata con l'aumento della percentuale del bonus dal 50% al 65% per il
secondo semestre del 2015.
Limiti
55-65%
Per gli interventi sul risparmio energetico, l'aumento delle percentuali
di detrazione dal 55% al 65% (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015) non
incidono sull'importo massimo dello sconto Irpef ed Ires spettante, in
quanto la variazione
influenza la spesa massima agevolabile. La norma istitutiva della
detrazione del 55%, infatti, prevede solo dei limiti di “detrazione” e non
dei livelli massimi di spesa agevolabile; l'aumento della percentuale
comporta, quindi, una diminuzione della spesa massima agevolabile per lo
stesso intervento.
Recupero
patrimonio edilizio
La maxi-detrazione del 50% sugli interventi sul recupero del patrimonio
edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento
conservativo), applicabile dal 26 giugno 2012, è stata prorogata sino alla
fine del 2015. In precedenza era previsto che le spese sostenute nel 2015
fossero agevolate al 40 per cento. Dall'1 gennaio 2016, comunque, si
ritornerà a regime alla percentuale ordinaria del 36 per cento. La proroga riguarda anche il limite massimo di spesa per singola unità
immobiliare, che rimarrà di 96mila euro sino a fine 2015, per tornare ai
consueti 48mila euro dal 2016. L'importo massimo della detrazione per
singola unità immobiliare, quindi, sarà di 48mila euro sino a fine 2015 e
di 17.280 dal 2016 in poi.
Misure
antisismiche
Il disegno di legge non ha modificato, invece, la detrazione Irpef ed Ires
del 65% sulle misure antisismiche dell'abitazione principale o delle
costruzioni adibite ad attività produttive (”edifici ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità”, zone 1 e 2, Opcm 20 marzo 2003, n. 3274),
quindi, solo per i bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre
2014 si potrà beneficiare, con le regole delle ristrutturazioni edilizie,
della percentuale super-agevolata del 65%, mentre per i pagamenti del 2015
si dovrà applicare la minore detrazione del 50 per cento.
Scheda
informativa
Chi sostiene spese per i
lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta
Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%.
Una detrazione del 50%
spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31
dicembre 2015, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è, invece,
pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015,
per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite
ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone
sismiche ad alta pericolosità.
Per le prestazioni di
servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente
destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del
10%.
Condizioni per
chiedere la detrazione
Le
principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
il limite
massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di
48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000 euro per le
spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015
la
detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di
indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal
decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Attenzione...
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla
data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile (il termine - in precedenza di 6 mesi - è stato ampliato
dalla legge di Stabilità per il 2015).
I lavori
sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i
quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
quelli elencati alle
lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per
interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e
risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
quelli indicati alle
lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti
comuni degli edifici residenziali
quelli necessari alla
ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di
eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle
categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato
dichiarato lo stato di emergenza
quelli relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a
proprietà comune
quelli
finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un
elevatore esterno all’abitazione)
quelli per la
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a
favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone
portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese
sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta
per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti,
anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed
esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano
nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i
computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili
nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a
determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%
quelli di
bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà
diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini
sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di
meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un
intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per
l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una
tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per
la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili
(per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una
presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano
l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas
inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del
corrimano
quelli relativi
all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si
intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione,
sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti
la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la
detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per
realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione,
per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
quelli
finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici,
all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli
edifici, all’esecuzione di opere interne.
Oltre
alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della
detrazione è possibile considerare anche:
le spese per la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
le spese per
prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
le spese per la
messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90
(impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano
(legge 1083/71)
le spese per
l’acquisto dei materiali
il compenso
corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi
vigenti
le spese per
l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
l’imposta sul
valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
gli oneri di
urbanizzazione
gli altri
eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di
attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio
1998).
Gli interventi di
manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando
riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in
base alla quota millesimale.
Attenzione: gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che
fruiscono della detrazione per lavori di ristrutturazione, a condizione
che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se
riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari). Per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano state attivate a
decorre dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad
alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a
costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la
detrazione, calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità
immobiliare, è del 65% fino al 31 dicembre 2015.
FOTOVOLTAICO:
DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI 2015
La nostra guida
alle detrazioni fiscali e alle agevolazioni disponibili per il
fotovoltaico
fino alla fine del
2015
Il fotovoltaico nel
2015 è entrato in una nuova era, quella post-incentivi che si è conclusa
con il V Conto Energia. I raggi dell'energia solare hanno deviato verso
nuove direzioni, a più ampio orizzonte, per raggiungere l'affermazione del
fotovoltaico tra le fonti energetiche primarie. Per coloro che scelgono di
installare un impianto fotovoltaico, si sono così aperte numerose
opportunità sotto diverse forme di agevolazioni.Innanzitutto è bene
distinguere tra le agevolazioni per le persone fisiche e quelle per le
imprese. In altre parole, tra privati e aziende, tra fotovoltaico
domestico e fotovoltaico industriale.
Detrazione fiscale 50%
Le persone fisiche
che installano un impianto fotovoltaico domestico-residenziale (inferiore
ai 20 kw) - ad esempio presso un'abitazione, un condominio o un terreno -
possono usufruire della detrazione fiscale al 50% fino al 31/12/2015. Si
tratta di una detrazione Irpef quantificata nel 50% delle spese sostenute
per il fotovoltaico. La detrazione è quindi uno sconto sulle tasse da
pagare, elargito in 10 quote annuali di pari importo, che consente di
pagare l'impianto la metà. Alla detrazione si aggiunge un'altra
agevolazione: l'IVA al 10% invece che al 22%. Tale detrazione fiscale, in cui rientra il fotovoltaico, si applica più in
generale ai lavori di ristrutturazione e recupero edilizio, tra cui anche
l'acquisto di mobili d'arredo e grandi elettrodomestici (almeno classe A+).
Ammortamento e altre agevolazioni
Invece, le aziende,
le società e le attività commerciali possono ammortizzare l'installazione
del fotovoltaico come bene strumentale all'attività lavorativa. Al
fotovoltaico aziendale può quindi essere applicata una deduzione fiscale:
il costo del fotovoltaico viene dedotto dal reddito dell'impresa, secondo
una percentuale di circa il 9%. In altri termini, la spesa per
l'installazione dell'impianto fotovoltaico viene ripartita in più anni
(circa 11), consentendo di portare in ammortamento l'intera somma
investita. Inoltre, le aziende possono ovviamente scaricare tutta l'IVA,
che non va quindi ad influire sulla spesa.
Le
imprese possono usufruire anche di altre agevolazioni.
Nuova Sabatini:
il programma Beni Strumentali consente alle aziende di rientrare in 3
anni dall'investimento per il fotovoltaico, tramite finanziamenti
agevolati con minimi tassi d'interesse coperti in parte dal Ministero
dello Sviluppo Economico, oltre a una copertura della maggior parte
del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia per le PMI.
Fotovoltaico SEU:
le qualifiche SEU (Sistemi Efficienti d'Utenza) prevedono condizioni
tariffarie agevolate sull'energia elettrica prelevata dalla rete.
Inoltre, tale configurazione permette un piano di business in cui un
soggetto investe per la realizzazione dell'impianto e l'impresa compra
l'energia del fotovoltaico ad un prezzo decisamente inferiore rispetto
a quello della rete pubblica.
Certificati
Bianchi: le aziende ricevono una serie di contributi in 5 anni,
quantificati in base al risparmio economico ed energetico conseguito
grazie all'installazione di sistemi per l'efficienza energetica e
l'energia rinnovabile, come ad esempio gli impianti fotovoltaici.
Scambio
Sul Posto
Infine, tutti i
possessori di un impianto fotovoltaico possono avvalersi del contratto di
Scambio Sul Posto, tramite il quale l'energia elettrica prodotta dal
proprio impianto e non immediatamente autoconsumata viene immessa in rete,
conteggiata e valorizzata.
Grazie a questa energia, il proprietario del fotovoltaico accumula un
credito che si traduce in un rimborso sulle spese di prelievo dalla rete
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