CASE  E  SERVIZI

 

 


 

 

Benvenuti

 

Con questa pagina cercheremo di aiutarvi per quanto possibile a gestire i lavori edili nella vostra casa, dalla ristrutturazione completa ai più semplici lavori in muratura, senza sapere assolutamente nulla di edilizia. Serve solo un po' di buonsenso.

Alcuni passi fondamentali

Innanzitutto pensate bene cosa volete OTTENERE e non come questo andrebbe realizzato, cercate di focalizzare le caratteristiche dell'ambiente in cui vorrete vivere. Contattate degli specialisti del settore, non il tuttofare del quartiere, accertatevi che anche gli elettricisti, piastrellisti e falegnami coinvolti nella ristrutturazione della vostra casa siano dei veri professionisti. Richiedete un sopralluogo, solo così avrete la certezza che i lavori si possano svolgere senza intoppi ed avrete inoltre l'occasione per trovarvi davanti chi lavorerà in casa vostra. Richiedete un preventivo gratuito, è indispensabile per avere ben chiaro come verranno realizzati i lavori

Lavori edili

Quando i prezzi sono davvero bassi, allora dovete cominciare a preoccuparvi. Potete ottenere risparmi anche molto consistenti a seconda delle rifiniture richieste, non risparmiate sulla struttura. Mantenete sempre un occhio di riguardo all'isolamento ed il risparmio energetico, migliorerà la vostra salute e quella del vostro portafogli. Ricordate che i lavori edili non si eseguono ogni sei mesi, se sono svolti da imprese edili competenti.

Casa: ecco tutte le detrazioni per il 2015

Il disegno di legge di stabilità per il 2015, approvato mercoledì scorso dal Governo, prevede la proroga a tutto il prossimo anno della detrazione Irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, sui mobili e sui grandi elettrodomestici e di quella Irpef e Ires del 65% sui lavori per il risparmio energetico qualificato. Non è stata modificata, invece, la detrazione Irpef ed Ires del 65% sugli interventi antisismici “qualificati”, che quindi sarà ridotta al 50% per i pagamenti del 2015. Infine, per i lavori verdi sulle parti comuni condominiali, il bonus del 65% è stato prorogato dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, eliminandolo definitivamente dal 2016. A seguito di queste proroghe, non è necessario modificare i riferimenti normativi da indicare nei bonifici, quindi, per il risparmio energetico qualificato (compresi gli interventi verdi nei condomini) la norma agevolativa è sempre l'articolo 1, commi da 344 a 347 della Legge 296/2006, mentre per le ristrutturazioni edilizie, le misure antisismiche “qualificate” e l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici va indicato l'articolo 16-bis del Tuir.

Le cinque mosse per non sbagliare con il bonus mobili

Risparmio energetico


Il disegno di legge ha prorogato sino alla fine del 2015 l'aumento dal 55% al 65% della detrazione Irpef e Ires sugli interventi per il risparmio energetico qualificato degli edifici, in vigore dal 6 giugno 2013. In precedenza, era previsto che le spese sostenute nel 2015, fossero agevolate al 50 per cento.
Dal 2016 questa agevolazione per i lavori verdi “qualificati”, prevista dalla Legge 296/06, non sarà più utilizzabile, ma si potrà applicare solo l'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir per il risparmio energetico generico (basta il bonifico parlante e non va inviata la scheda tecnica all'Enea, entro 90 giorni dalla fine del lavori), il quale incentiva tutti gli interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici», senza dover rispettare i rigidi requisiti previsti dal decreto dello Sviluppo economico 11 marzo 2008 e dalla Legge 296/06 (si veda Il Sole 24 Ore del 26 luglio 2012).

Condomini efficienti


Per gli interventi sul risparmio energetico «relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile» o che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio», la detrazione del 65%, in vigore dal 6 giugno 2013, è stata prorogata dal Dl di stabilità 2015 fino al 31 dicembre 2015. In precedenza, era previsto che le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 fossero agevolate al 65% e che quelle sostenute dall'1 luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016 beneficiassero del bonus del 50%. La riduzione del periodo agevolato di 6 mesi (prima metà del 2016), quindi, è stata bilanciata con l'aumento della percentuale del bonus dal 50% al 65% per il secondo semestre del 2015.

Limiti 55-65%


Per gli interventi sul risparmio energetico, l'aumento delle percentuali di detrazione dal 55% al 65% (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015) non incidono sull'importo massimo dello sconto Irpef ed Ires spettante, in quanto la variazione influenza la spesa massima agevolabile. La norma istitutiva della detrazione del 55%, infatti, prevede solo dei limiti di “detrazione” e non dei livelli massimi di spesa agevolabile; l'aumento della percentuale comporta, quindi, una diminuzione della spesa massima agevolabile per lo stesso intervento.

Recupero patrimonio edilizio


La maxi-detrazione del 50% sugli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo), applicabile dal 26 giugno 2012, è stata prorogata sino alla fine del 2015. In precedenza era previsto che le spese sostenute nel 2015 fossero agevolate al 40 per cento. Dall'1 gennaio 2016, comunque, si ritornerà a regime alla percentuale ordinaria del 36 per cento.
La proroga riguarda anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare, che rimarrà di 96mila euro sino a fine 2015, per tornare ai consueti 48mila euro dal 2016. L'importo massimo della detrazione per singola unità immobiliare, quindi, sarà di 48mila euro sino a fine 2015 e di 17.280 dal 2016 in poi.

Misure antisismiche


Il disegno di legge non ha modificato, invece, la detrazione Irpef ed Ires del 65% sulle misure antisismiche dell'abitazione principale o delle costruzioni adibite ad attività produttive (”edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità”, zone 1 e 2, Opcm 20 marzo 2003, n. 3274), quindi, solo per i bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 si potrà beneficiare, con le regole delle ristrutturazioni edilizie, della percentuale super-agevolata del 65%, mentre per i pagamenti del 2015 si dovrà applicare la minore detrazione del 50 per cento.

Scheda informativa

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%.

Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

 

Condizioni per chiedere la detrazione

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015

la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Attenzione...


La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (il termine - in precedenza di 6 mesi - è stato ampliato dalla legge di Stabilità per il 2015).

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze

quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali

quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza

quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)

quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%

quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano

quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza

quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse

le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento

le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)

le spese per l’acquisto dei materiali

il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

gli oneri di urbanizzazione

gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Attenzione: gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione per lavori di ristrutturazione, a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).
Per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano state attivate a decorre dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione, calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, è del 65% fino al 31 dicembre 2015.


FOTOVOLTAICO: DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI 2015

La nostra guida alle detrazioni fiscali e alle agevolazioni disponibili per il fotovoltaico

fino alla fine del 2015

 

Il fotovoltaico nel 2015 è entrato in una nuova era, quella post-incentivi che si è conclusa con il V Conto Energia. I raggi dell'energia solare hanno deviato verso nuove direzioni, a più ampio orizzonte, per raggiungere l'affermazione del fotovoltaico tra le fonti energetiche primarie. Per coloro che scelgono di installare un impianto fotovoltaico, si sono così aperte numerose opportunità sotto diverse forme di agevolazioni.Innanzitutto è bene distinguere tra le agevolazioni per le persone fisiche e quelle per le imprese. In altre parole, tra privati e aziende, tra fotovoltaico domestico e fotovoltaico industriale.

Detrazione fiscale 50%

Le persone fisiche che installano un impianto fotovoltaico domestico-residenziale (inferiore ai 20 kw) - ad esempio presso un'abitazione, un condominio o un terreno - possono usufruire della detrazione fiscale al 50% fino al 31/12/2015. Si tratta di una detrazione Irpef quantificata nel 50% delle spese sostenute per il fotovoltaico. La detrazione è quindi uno sconto sulle tasse da pagare, elargito in 10 quote annuali di pari importo, che consente di pagare l'impianto la metà. Alla detrazione si aggiunge un'altra agevolazione: l'IVA al 10% invece che al 22%.
Tale detrazione fiscale, in cui rientra il fotovoltaico, si applica più in generale ai lavori di ristrutturazione e recupero edilizio, tra cui anche l'acquisto di mobili d'arredo e grandi elettrodomestici (almeno classe A+).

Ammortamento e altre agevolazioni

Invece, le aziende, le società e le attività commerciali possono ammortizzare l'installazione del fotovoltaico come bene strumentale all'attività lavorativa. Al fotovoltaico aziendale può quindi essere applicata una deduzione fiscale: il costo del fotovoltaico viene dedotto dal reddito dell'impresa, secondo una percentuale di circa il 9%. In altri termini, la spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico viene ripartita in più anni (circa 11), consentendo di portare in ammortamento l'intera somma investita. Inoltre, le aziende possono ovviamente scaricare tutta l'IVA, che non va quindi ad influire sulla spesa.

Le imprese possono usufruire anche di altre agevolazioni.

Nuova Sabatini: il programma Beni Strumentali consente alle aziende di rientrare in 3 anni dall'investimento per il fotovoltaico, tramite finanziamenti agevolati con minimi tassi d'interesse coperti in parte dal Ministero dello Sviluppo Economico, oltre a una copertura della maggior parte del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia per le PMI.

Fotovoltaico SEU: le qualifiche SEU (Sistemi Efficienti d'Utenza) prevedono condizioni tariffarie agevolate sull'energia elettrica prelevata dalla rete. Inoltre, tale configurazione permette un piano di business in cui un soggetto investe per la realizzazione dell'impianto e l'impresa compra l'energia del fotovoltaico ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello della rete pubblica.

Certificati Bianchi: le aziende ricevono una serie di contributi in 5 anni, quantificati in base al risparmio economico ed energetico conseguito grazie all'installazione di sistemi per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile, come ad esempio gli impianti fotovoltaici.

Scambio Sul Posto

Infine, tutti i possessori di un impianto fotovoltaico possono avvalersi del contratto di Scambio Sul Posto, tramite il quale l'energia elettrica prodotta dal proprio impianto e non immediatamente autoconsumata viene immessa in rete, conteggiata e valorizzata. Grazie a questa energia, il proprietario del fotovoltaico accumula un credito che si traduce in un rimborso sulle spese di prelievo dalla rete